Nota ufficio stampa

Ragusa, IT, 19 Luglio 2019 – “L’attività di Canapar è un’attività assolutamente lecita in quanto prevista e tutelata sia dalla L. n. 242/2016 sia dalla normativa comunitaria. Canapar, infatti, è impegnata nella promozione di una filiera territoriale integrata tra la fase della produzione agricola e quella della trasformazione industriale al fine di valorizzare i risultati della ricerca in collaborazione con l’Università di Catania. Peraltro, la filiera produttiva di Canapar è finalizzata alla produzione di prodotti previsti dall’art. 2 di tale legge (cosmetici in primis). La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non può essere considerata attinente all’attività di Canapar, in quanto si è in realtà limitata a ribadire un consolidato orientamento secondo cui è illecita la vendita di cannabis e derivati salvo che privi in concreto di efficacia drogante, prodotti (ossia in sostanza la cd. cannabis light) che in ogni caso non sono oggetto dell’attività di Canapar. Viceversa si avrebbe un insanabile contrasto con la normativa UE, addirittura passibile di censura da parte della UE, oltre che con la stessa legge 242/2016 che non può certamente essere derogata da una sentenza”, dichiara Giacomo Bulleri, avvocato Canapar.

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Rossana Caruso
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